Versamenti retroattivi nel pilastro 3a

Dall’anno fiscale 2025 sono possibili i versamenti retroattivi nel pilastro 3a. Di conseguenza, nel 2026 possono essere colmate per la prima volta le lacune contributive 3a del passato (massimo fino al 2025). I contributi ordinari per l’anno fiscale corrente e i versamenti retroattivi riducono in egual misura il reddito imponibile nell’anno del versamento. Per i versamenti retroattivi vigono generalmente le stesse regole dei versamenti regolari.

Presupposti

Una lacuna nel pilastro 3a ha luogo se il contributo effettivamente versato in un anno è inferiore al contributo massimo possibile per quell’anno fiscale. Per colmare retroattivamente tali lacune con i versamenti devono sussistere i presupposti seguenti:

  • Limitazione temporale

    I versamenti retroattivi sono possibili solo per le lacune a partire dal 2025 e non antecedenti a dieci anni. Una lacuna del 2025 può quindi essere colmata non prima del 2026 e non più tardi del 2035. Le lacune del 2024 o precedenti non possono essere colmate.

  • Dipendenza dal reddito

    I versamenti retroattivi sono ammessi solo per gli anni con redditi soggetti a contributi AVS nei quali sarebbe stato possibile effettuare versamenti nel pilastro 3a.

  • Importo massimo per l’anno fiscale corrente

    I versamenti retroattivi sono ammessi solo se è già stato versato l’importo massimo 3a per l’anno corrente.

  • Importo massimo per ogni versamento retroattivo

    Per ogni anno, l’ammontare del versamento retroattivo è limitato all’importo massimo regolare per le lavoratrici e i lavoratori con previdenza professionale. Per il 2025 ammonta per esempio a 7258 franchi.

  • Versamento retroattivo unico

    Ogni lacuna contributiva per anno fiscale può essere colmata soltanto con un versamento retroattivo unico, non è possibile la suddivisione in più anni. Tuttavia, nello stesso anno fiscale è possibile colmare le lacune contributive di più anni.

  • Limitazione per versamenti retroattivi prima del pensionamento

    Se si effettua il primo prelievo di capitale dal 3° pilastro a seguito dell’età di riferimento ordinaria (possibile al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento), non è più possibile effettuare un ulteriore versamento retroattivo per colmare una lacuna contributiva. Questo non si applica se il capitale è stato prelevato per un altro motivo, per esempio per la promozione della proprietà d’abitazioni o per l’avvio di un’attività lucrativa indipendente come attività principale.