In Svizzera, la garanzia dei depositi copre anche i depositi in valute nazionali estere. L’elemento decisivo per la determinazione dell’importo della copertura è il corso di cambio in franchi svizzeri al momento dell’apertura della procedura fallimentare. Il credito è di norma corrisposto in franchi svizzeri.
Cosa succede ai miei titoli?
I titoli, come azioni, obbligazioni, fondi, certificati eccetera, sono di proprietà della clientela, la banca si limita unicamente a custodirli. In caso di fallimento della banca, sono restituiti alla clientela e possono essere trasferiti in un altro deposito titoli.
Com’è protetto l’avere di libero passaggio o del pilastro 3a in caso di fallimento della banca?
L’avere sul conto di libero passaggio o del pilastro 3a (soluzione di conto) non è coperto dalla garanzia dei depositi, tuttavia è privilegiato in termini di diritto fallimentare fino a un importo massimo di 100 000 CHF per cliente e fondazione previdenziale (collocazione nella seconda classe fallimentare). Il privilegio dell’avere di libero passaggio e del pilastro 3a si applica in aggiunta e a prescindere dai restanti depositi garantiti e privilegiati del singolo intestatario della previdenza presso la banca (es. conto risparmio presso la banca). I crediti di conti di libero passaggio e del pilastro 3a vengono corrisposti solo nel corso o al termine della procedura di liquidazione. L’avere viene corrisposto alla fondazione di previdenza.
Un avere di libero passaggio e del pilastro 3a sotto forma di titoli nel deposito titoli (soluzione titoli) non è direttamente interessato dal fallimento della banca e non è coperto dalla garanzia dei depositi. I titoli sono di proprietà della fondazione di libero passaggio o del pilastro 3a e, in caso di fallimento della banca, vengono restituiti alla fondazione di previdenza. Una copertura tramite garanzia dei depositi o un privilegio legato al diritto fallimentare non risultano dunque necessari.
Fonte: esisuisse.ch